Nonostante la sua pronuncia “inglesizzante”, il termine “franchising” deriva dal francese “franchise” e richiama la franchigia o una situazione di privilegio. Il franchising nasce da una consuetudine nata dopo la Guerra di Secessione nel Sud degli Stati Uniti. Infatti, attraverso la creazione di una rete di distribuzione con sede nelle imprese del sud, gli imprenditori degli stati del Nord riuscivano nei loro commerci.

Dunque, sin dalle origini, il contratto di franchising è nato con fini economici, in modo da creare una rete di distribuzione dalle caratteristiche organizzative. Mediante l’uso di segni di differenziazione e brand omogenei, la rete di imprese, gestite dai diversi imprenditori che collaboravano con un unico produttore, era facilmente riconoscibile da parte dei diversi clienti.

Cos’è un contratto di franchsing

Il contratto di franchising è un contratto di natura atipica, poiché non prevede un chiaro e diretto riferimento al Codice Civile italiano. Pertanto, rientra nella categoria dei contratti di distribuzione e la legislazione italiana lo ha regolato attraverso una legge speciale, la numero 129 del 6 maggio 2004.

Il testo della legge definisce il contratto di franchising come “il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi”.

Con la sua entrata in vigore, il termine franchising è stato mutuato in contratto di affiliazione commerciale. Dalla lettura del testo normativo, è facile comprendere come il franchising preveda la presenza di due parti, caratteristica peraltro di ogni forma contrattuale. Infatti, il franchising è un accordo di collaborazione commerciale tra due imprenditori che godono di autonomia giuridica ed economica.

Essi prendono il nome di franchisor (denominato anche affiliante o casa madre) e franchisee (affiliato), che decidono di stabilire una commercializzazione diretta di beni o servizi, usando le stesse caratteristiche distintive proprie del franchisor. Prima della realizzazione di questa tipologia di contratto, proprio il franchisor ha messo alla prova il suo modo di commercializzare il suo brand, tentando di rinforzarlo e potenziarlo mediante la formula del franchising. Pertanto, si decide di condividere con il franchisee conoscenze ed esperienze. La legge introdotta nel contesto legislativo italiano prevede l’esistenza di obblighi a carico dell’affiliato, dell’affiliante e di entrambe le parti.

In modo particolare, l’affiliante ha il dovere consegnare all’affiliato, con un anticipo di almeno un mese, una copia integrale del contratto, corredato da una serie di importanti allegati. Dal canto suo, l’affiliato non può spostare la sede dell’impresa senza il dovuto preavviso alla controparte, fatti salvo eventi e situazioni di forza maggiore; inoltre, è tenuto a mantenere il segreto sull’attività oggetto del contratto. Infine, le parti sono sottoposte ad “obblighi precontrattuali di comportamento”, che impongono ad entrambi il dovere di correttezza, buona fede e lealtà.

Come si apre un franchising?

Per aprire un franchising, sarà necessario avviare dei contatti con il produttore, a cui si conferma la propria l’intenzione di vendere i propri beni a terzi, facendo uso del brand e dell’insegna. Infine, esistono tre tipologie di franchising:

il franchising di produzione, dove l’affiliante è un’impresa che produce direttamente i propri prodotti e li distribuisce attraverso la catena dei propri affiliati;

il franchising di distribuzione, per cui l’affiliante ha la funzione di centrale di acquisto del bene, poiché compra grandi assortimenti di prodotti, distribuendoli poi ai propri affiliati;

il franchising di servizi, quando la distribuzione si realizza su un insieme di beni intangibili, i servizi appunto.

La particolarità della legge italiana consiste nel garantire maggiore tutela al franchisee, poiché risulta essere la parte contrattualmente più debole dal punto di vista economico.